luciano996 ha scritto:
StefanoEsse ha scritto:
Nel caso di acquisto merci extra UE vanno indicati i dati del cedente/prestatore (fornitore extra UE) se presenti nella bolletta doganale, se non sono presenti si indicano i dati dell'ufficio doganale.
Solo per i dati del 2017 è consentito valorizzare con "OO" + "99999999999" la partita Iva del cedente/prestatore (in attesa di adattamenti del software che dovranno essere effettuati a partire dai dati del 2018).
Nel registro acquisti va registrata sempre la bolla doganale. Il documento del cedente Extra UE, ed il cedente stesso, non sono rilevanti (C.M. 19 dicembre 1972, n. 874/33650)
Spesso mi capitano bolla doganali da registrare che si riferiscono ad un raggruppamento di fornitori e relative diverse fatture.
Inoltre la bolla rileva aggiustamenti di valore statistico, dazi ecc...
Ergo io segnalerò sempre la bolla doganale in capo all'ufficio doganale di ingresso.
Riferimento CIRCOLARE N.1/E del 07/07/2017:
"Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta."
Riferimento RISOLUZIONE N. 87 /E del 05/07/2017:
"Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.
Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare."