Io ho trovato solo queste notizie in merito al reverse charge interno.
Integrazione mediante autofattura elettronica
Per quanto sopra esposto, Assosoftware aveva proposto di considerare come valevole l’avvenuta integrazione sui libri contabili, senza necessità di produrre documenti aggiuntivi da inviare in conservazione, ma sfortunatamente questo suggerimento non è stato colto dall’Amministrazione finanziaria, che, nel corso degli ultimi forum tenutisi con la stampa specializzata, e successivamente pubblicando le Faq, ha fornito la soluzione tecnica affinché si possa procedere con integrazione anche laddove si utilizzi il servizio di conservazione gratuito delle Entrate.
I funzionari intervenuti, infatti, hanno segnalato come l’integrazione (che di fatto si presenta come una autofattura che richiama il documento originario da cui scaturisce l’obbligo di integrazione dell’imposta), possa essere predisposta mediante “autofattura elettronica”, codice TD20. Predisponendo l’operazione di integrazione in elettronico, questa potrà essere trasmessa al sistema di interscambio, e così operando anche tale file XML verrà portato automaticamente in conservazione sostitutiva dal servizio dell’Agenzia delle Entrate. Chiaramente, in questo caso, il documento di integrazione non sarà conservato abbinato al documento originario, ma comunque conosciuto e conservato dall’Agenzia.
Conclusioni
In conclusione il quadro sin qui tracciato, per quanto riguarda il processo di integrazione di fatture soggette a reverse charge interno, risulta alquanto curioso. Se si predispone un separato documento, infatti, l’informazione non viene trasmessa al sistema di interscambio, ma solo “custodita” con la fattura originale grazie ad un servizio di conservazione sostitutiva a pagamento. Diversamente, se si procede con autofattura elettronica, l’informazione perviene al Sistema di Interscambio e viene da questo conservata, ma non abbinata alla fattura originaria. Sul punto è quanto mai opportuno che si intervenga con una semplificazione delle procedure, magari nel senso indicato da Assosoftware, il che obbligherebbe tutti ad adottare la procedura di auto fatturazione in formato XML.
a quanto pare, contrariamente a quanto noto, il codice TD20 oltre che per autofattura da emettere nel caso di mancato ricevimento di fattura da parte del fornitore, deve essere utilizzato anche per il reverse charge interno.
Qualcuno ha notizie differenti da quanto indicato?