+m2+ ha scritto:
dario46 ha scritto:
Ciao,
se fai così sai quante sanzioni in caso di verifica. (punto 3)
la PEC non ha funzione di conservazione.
se vuoi, accedi all'agenzia dell'entrate e compili il modulo dove chiedi che la conservazione sia fatta dall'ADE
nessuna sanzione in quanto, come accennato, la conservazione è svolta a norma di legge, banalmente tenendo lo eml che avrà la firma digitale della agenzia delle entrate e data certa.
Funziona così anche in ambito giudiziale.
Riguardo alla data c'è in giro una circolare della Ade che ne parla, non sono in studio.
A memoria dice 'metti la data che vuoi tanto non vale niente' e 'per tutti i fini fiscali fa fede la data di consegna allo sdi'.
Diciamo che i 'giochini' fatturo il 30 e spedisco lo 1 non potranno continuare.
Mi scuso se non sono più preciso ma come detto sono fuori sede.
Ciao,
confondi la certificazione dell'avvenuta consegna pec con la conservazione della fattura elettronica.
ti estrapolo parte del provvidimento del 30.04.2018
7. Conservazione delle fatture elettroniche
7.1 I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati
in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture
elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI,
utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 dicembre 2013.
7.2 Per usufruire del servizio di conservazione di cui al precedente punto 7.1
l’operatore aderisce preventivamente all’accordo di servizio pubblicato
nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
7.3 L’adesione al servizio di conservazione di cui al punto 7.2 e il successivo
utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche
diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati dal
cedente/prestatore o cessionario/committente.
Cmq è possibile conservare la fattura in pdf
come dal seguente estratto Il Sole 24 ore
L’Agenzia sottolinea che il documento conservato in pdf è una copia informatica dell’originale che resta pur sempre il file xml trasmesso allo SdI.
La conformità normativa della copia è garantita dalle regole imposte dall’art. 23bis del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005 e successive modifiche) che al comma 2 prevede espressamente che «le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’art. 71 (dello stesso Cad), hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti , è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta ferma, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico».
Nel caso della fattura elettronica, per il quale non si evidenziano particolari regole di obbligo di conservazione dell’originale, è chiaro che l’adozione da parte dell’emittente del documento o del ricevente che è in possesso dell’originale di un processo di conservazione a norma della copia di tale originale che rispetti tutte le regole imposte ai fini civilistici dal Dpcm 3 dicembre 2013 e, ai fini fiscali, dal Dm 17 giugno 2014 soddisfa pienamente gli adempimenti di conservazione della fattura nel tempo.
Proprio per questo l’Agenzia conclude affermando che l’operatore potrà decidere di portare in conservazione anche la copia in pdf, formato considerato idoneo dal citato Dpcm 3 dicembre 2013.