Salve a tutti. Non so se qualcuno ha già posto la domanda ma nel documento Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.1.pdf
che si trova sul sito del ministero c'è scritto che la firma del file xml è facoltativa. Di seguito la descrizione che si trova :
1.2.1 FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE
Il SdI gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica che fatture
elettroniche alle quali sia apposta firma elettronica.
Nel caso si scelga di apporre la firma elettronica, il SdI verifica che le fatture
elettroniche siano:
- firmate digitalmente con certificato di firma elettronica qualificata
rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell’elenco
pubblico dei certificatori gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale così
come disciplinato dall’art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n.
82 e successive modifiche. I formati ammessi per firmare
elettronicamente la fattura sono i seguenti:
o CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con
struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733
V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia
a partire dal 1 settembre 2010;
o XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con
struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903
versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in
materia a partire dal 1 settembre 2010;
- firmate in formato CAdES con certificato di firma elettronica rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate. (certificato “Entratel” ottenuto dall’Agenzia
delle Entrate e utilizzato sui propri sistemi ovvero sul proprio PC
attraverso Desktop telematico o Entratel Multifile).
Nell’ambito del formato di firma XML l’unica modalità accettata è quella
“enveloped”. Inoltre la firma XAdES deve presentare i Reference con URI=””
oppure con URI=”#iddoc” dove iddoc indica l’identificativo del documento da
firmare: non è possibile quindi omettere l’attributo URI all’interno degli elementi
Reference.
Come riferimento temporale di controllo della firma il SdI intende la valorizzazione
dell’attributo “signing time” che deve essere presente nella firma elettronica
apposta sul documento e non può essere successivo al momento di ricezione.
L’esito negativo di tale verifica determina lo scarto del file1.
Però mi sembra di capire che voi diate per scontato che la firma sia necessaria. Perchè ?