DL dicembre 2017 n. 217, con modifiche al CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale):
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/12/18G00003/sg
In particolar art. 20 introduce una cosa "strana", cioè rilassa i requisiti
di individuazione (parla di maniera manifesta e inequivoca) dei documenti, ma vabbè
Il documento
informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi
e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,
previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo
71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e
immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca,
la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi,
l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili
in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza,
integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformita' alle Linee guida.».
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata
o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica,
salvo che questi dia prova contraria.
Quindi, anche se superfluo, per evitare ogni genere di contestazione,
io andrei di
(a) sempre firma digitale sulle fatture. così è immediato ricondurlo al titolare
(b) anche se mi pesa [essendo superflua dal punto di vista tecnico] marca temporale
per data e ora, e buonanotte.