In generale l’art. 64 c.p.i. disciplina l’ipotesi dell’invenzione realizzata dal lavoratore subordinato prevedendo che in caso di invenzione realizzata nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, i diritti derivanti dalla invenzione spettano al datore di lavoro, salvo il diritto dell’inventore di esserne riconosciuto autore.
Inoltre l’art. 12 bis l.d.a. disciplina in modo esplicito l’ipotesi in cui il programma per elaboratore sia stato sviluppato e realizzato da un dipendente del datore di lavoro statuendo così che "salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o delle banche dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro".
https://www.ufficiobrevetti.it/software
http://www.medialaws.eu/a-chi-spetta-il-diritto-di-sfruttamento-economico-del-software-il-caso-del-software-commissionato-da-una-societa-ad-un-libero-professionista/
Nel particolare si ha:
- "invenzione di servizio" quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un rapporto di lavoro e l'attività inventiva è prevista quale oggetto del contratto e a tale scopo retribuita: al lavoratore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione, mentre i diritti economici derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro.
- "invenzione di azienda" quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un rapporto di lavoro, ma non è prevista una specifica retribuzione in compenso dell'attività inventiva: i diritti economici derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, mentre al lavoratore spetta, oltre al diritto di esserne riconosciuto autore, anche un equo premio.
- "invenzione occasionale" quando l'invenzione industriale non è realizzata nella esecuzione o nell'adempimento del contratto ma rientra, purtuttavia, nel campo di attività del datore di lavoro: i diritti economici e morali spettano al lavoratore, mentre al datore di lavoro è riconosciuto un diritto di opzione per l'uso, esclusivo o meno, dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto.
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-03-05/le-invenzioni-dipendenti-153044.php
http://www.aib.bs.it/comunicazione/mostra_contenuto/19786
Quindi valuta, attentamente, in quale ambito ricadi e quale sia la norma di condotta da attuare.
Infine, per quanto il quesito:
woobinda68 ha scritto:
E per quanto riguarda questo?
Una domanda.. e un dubbio... il formato attuale è un accde (cambiato solo l'estensione in accdb) che gira sul mio win7 64bit e fatto in A2007...
Il subentrante ha invece un computer dotato di Windows10 e A2010..... funzionera??
Ho inoltre integrato un controllo sul nome del pc dell'utilizzatore facendo in modo che se il pc non è il mio o quello del subentrante, su tutte le altre macchine vada in blocco (cosi il mio superiore invidioso si attacca dove dico io)... ma funzionerà questa protezione anche su win10 con A2010?
Altra protezione integrata è la lettura del codice dell'HD... codice diverso da quello memorizzato e il programma si blocca.... anche questa funzionerà su win10 con A2010?
considera che dal punto di vista pratico il file può essere compilato inoltre vi possono essere diversità fra versione 2007 e 2010 di Access e fra release a 32 e 64 bit (che, magari, solo tu puoi valutare) mentre per la protezione basata sul seriale del disco rigido è da esaminare la funzione impiegata (da considerare che è molto più affidabile quella del costruttore del disco piuttosto di quella fornita dal sistema operativo durante la formattazione per identificare l'hard disk).
Concludendo, valuta in modo ponderato pro e contro di ogni azione intrapresa.